Sanità, Divieto per i farmacisti di esercitare una doppia professione sanitaria. Le mille potenzialità di un farmacista con una laurea in Scienze Infermieristiche
La nuova versione consentiva ai farmacisti di prendere una doppia laurea sanitaria, ad eccezione di quella medica e veterinaria, ed usarla in farmacia
L’articolo 102 del TULS stabilisce, nella versione originale del 1934 attualmente in vigore, che “il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Purtroppo, come chiarito nel 2014 da una sentenza del Tar dell’Umbria, con la dizione “esercizio della farmacia” va inteso in senso lato l’esercizio della professione di farmacista, e quindi il divieto di esercitare altre professioni sanitarie va riferito alla persone fisica del farmacista.
Nella proposta di riforma (Disegno di Legge 2935), inizialmente associata al DDL Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, ci si aspettava che l’articolo venisse modificato così:
"il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali”. In questo modo sarebbe decaduto il divieto, per il farmacista, di esercitare altre professioni sanitarie ad eccezione di quella medica e veterinaria.
“Il farmacista infermiere”, ecco quali sarebbero state le mille potenzialità di un farmacista con una laurea breve in Scienze Infermieristiche: possibilità di praticare medicazioni, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, lavaggi auricolari ed altre attività proprie di questa figura professionale direttamente in farmacia.
La possibilità di prendere una seconda laurea breve in un’altra professione sanitaria per sfruttarla in farmacia sarebbe stata una vera rivoluzione per i farmacisti, in particolare per i più giovani e dinamici fra i non titolari. Fisioterapia, podologia, audiometria, logopedia: le possibilità erano infinite. Perché il legislatore ha voluto eliminare questa sacrosanta modifica? Forse perché ritiene che dei farmacisti bisogni diffidare, a causa del potenziale conflitto di interessi?
L’articolo 102 del TULS stabilisce, nella versione originale del 1934 attualmente in vigore, che “il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Purtroppo, come chiarito nel 2014 da una sentenza del Tar dell’Umbria, con la dizione “esercizio della farmacia” va inteso in senso lato l’esercizio della professione di farmacista, e quindi il divieto di esercitare altre professioni sanitarie va riferito alla persone fisica del farmacista.
Nella proposta di riforma (Disegno di Legge 2935), inizialmente associata al DDL Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, ci si aspettava che l’articolo venisse modificato così:
"il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali”. In questo modo sarebbe decaduto il divieto, per il farmacista, di esercitare altre professioni sanitarie ad eccezione di quella medica e veterinaria.
“Il farmacista infermiere”, ecco quali sarebbero state le mille potenzialità di un farmacista con una laurea breve in Scienze Infermieristiche: possibilità di praticare medicazioni, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, lavaggi auricolari ed altre attività proprie di questa figura professionale direttamente in farmacia.
La possibilità di prendere una seconda laurea breve in un’altra professione sanitaria per sfruttarla in farmacia sarebbe stata una vera rivoluzione per i farmacisti, in particolare per i più giovani e dinamici fra i non titolari. Fisioterapia, podologia, audiometria, logopedia: le possibilità erano infinite. Perché il legislatore ha voluto eliminare questa sacrosanta modifica? Forse perché ritiene che dei farmacisti bisogni diffidare, a causa del potenziale conflitto di interessi?